Il Fondo Pensione Complementare per i dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A.
Il Fondo è costituito in forma di associazione riconosciuta e rappresenta pertanto un ente autonomo a tutti gli effetti, distinto dalle organizzazioni sindacali e dalle aziende tenute alla contribuzione e dotato di organi propri (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) i cui componenti sono per metà eletti dai lavoratori e per metà designati dai datori di lavoro.

La storia
In applicazione di un accordo collettivo sottoscritto il 6 dicembre 1988, il 20 dicembre dello stesso anno viene istituito il “Fondo di previdenza integrativa per i Dirigenti del Gruppo Gemina”. Rientra pertanto tra i “vecchi” fondi pensione di cui all’articolo 20 del Dlgs n. 252/2005 e questo consente tuttora al Fondo di avvalersi di alcune deroghe rispetto alla disciplina generale dei fondi pensione, a partire dalla possibilità di gestire le proprie risorse mediante contratti assicurativi di Ramo V, possibilità che è invece preclusa ai fondi pensione costituiti dopo il 1993.
Come funziona
Il Fondo opera secondo un regime a “contribuzione definita”: questo significa che la prestazione pensionistica è determinata in funzione dei contributi versati e dei relativi rendimenti della gestione.

Lo scopo
Nel nostro Paese (ma la stessa tendenza è presente in molti Paesi europei) dai primi anni Novanta si assiste ad un progressivo “ritiro” della previdenza pubblica, che per poter mantenersi in equilibrio è costretta a ridurre le prestazioni erogate: questa tendenza è evidente in tutte le riforme del sistema pensionistico degli ultimi vent’anni, dalla “Riforma Dini” del 1995 alla più recente “Riforma Monti - Fornero” del 2011, anche se, per effetto della gradualità dell’applicazione dei nuovi principi, ancora oggi questo effetto non sempre viene pienamente percepito.
Parallelamente a queste riforme del sistema pensionistico pubblico, sono state disciplinate anche nel nostro Paese le forme di previdenza complementare (fondi pensione), integrative del sistema obbligatorio pubblico, al fine di mantenere comunque livelli di copertura previdenziale adeguati.
I fondi pensione (a cui si accede su base volontaria) consentono di costruire nel tempo il capitale necessario per costituire una “seconda pensione” che, aggiunta a quella di base, consentirà all’iscritto di ottenere un trattamento pensionistico complessivo tale da salvaguardare il proprio tenore di vita.
Lo Stato Italiano favorisce la scelta di aderire ai fondi pensione prevedendo significative agevolazioni fiscali, ma, al tempo stesso, fissa delle limitazioni “in uscita” necessarie per rendere effettivo il “vincolo previdenziale” di queste risorse, per cui la liquidazione al lavoratore delle somme versate al Fondo pensione può avvenire unicamente nei casi e con le modalità indicate dalla legge.

I vantaggi del Fondo
In Italia esistono numerose forme di previdenza complementare (fondi pensione aperti, Piani individuali di Previdenza di tipo assicurativo) ai quali ciascun dipendente è libero di aderire su base individuale e la cui normativa (versamento del TFR, fiscalità, prestazioni, ecc.) è sostanzialmente la medesima; tuttavia, solo nel caso di adesione al Fondo Pensione Complementare FIPDiR:
- il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo a proprio carico, che va ad aggiungersi ai contributi versati da dipendente ed al trattamento di fine rapporto (vedi la pagina “Contribuzione e TFR”);
- le aziende sostengono i costi di esercizio del Fondo, che quindi non gravano sulle contribuzioni e sul capitale versato dal lavoratore, assicurando così migliori risultati;
- i lavoratori esercitano il diritto di voto in Assemblea ed eleggono i propri rappresentanti in seno agli organi del Fondo, partecipando così al governo e al controllo della forma pensionistica.

L’adesione al Fondo
L’adesione deve essere preceduta dalla presa visione della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e avviene con la sottoscrizione dei moduli di adesione debitamente compilati e sottoscritti, ovvero per effetto del cosiddetto “silenzio assenso”.
In quest’ultimo caso l’adesione consegue alla mancata espressione della volontà dell’aderente (in pratica, al suo “silenzio”) circa la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto: in mancanza di questa dichiarazione entro sei mesi dall’assunzione, il lavoratore viene automaticamente iscritto al Fondo e l’azienda inizia a versare alla forma pensionistica la totalità del TFR in maturazione, ma non vengono versate contribuzioni né a carico del dipendente né a carico del datore di lavoro.
In questo caso il Fondo invierà al nuovo associato una comunicazione di avvenuta iscrizione, con la quale saranno portate a conoscenza dell’aderente anche le informazioni necessarie perché l’iscritto possa, se lo desidera, chiedere l’attivazione della contribuzione a proprio carico, che determina anche l’avvio della contribuzione da parte del datore di lavoro.

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