CONTRIBUZIONI E TFR


Le fonti, il TFR, e le modalità
di funzionamento del fondo


Le fonti di finanziamento


Il Fondo pensione viene finanziato mediante il versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal momento dell’adesione, a cui si aggiunge un contributo a carico del lavoratore, prelevato direttamente dalle retribuzioni mensili, e un contributo a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore iscritto può sospendere il versamento del contributo a suo carico, questa scelta in ogni caso non comporta il venir meno del contributo a carico del datore di lavoro che invece prosegue; il versamento del TFR, che è dovuto per legge, non può invece essere interrotto.

La misura del TFR da versare al Fondo viene stabilita dagli accordi collettivi vigenti.

Anche la misura del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del lavoratore viene fissato dai medesimi accordi aziendali: si deve ricordare che l’azienda è tenuta al versamento di queste somme solo nei confronti dei dipendenti iscritti al Fondo, per cui si tratta di emolumenti che non possono essere percepiti sotto altra forma.

Il contributo a carico del lavoratore indicato negli accordi rappresenta la misura minima per avere diritto al versamento da parte dell’azienda; il lavoratore può però versare contributi volontari in misura maggiore, compilando il modulo predisposto dal Fondo.

Per maggiori dettagli a questo proposito, è possibile consultare la Nota informativa.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)


Il trattamento di fine rapporto viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato alla cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è indicativamente pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari all’1,5% più il 75% del tasso di inflazione (ad esempio, se in un anno il tasso di inflazione fosse pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarebbe: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Scegliendo di destinare il TFR alla previdenza complementare si abbandona questo meccanismo. L’investimento del TFR versato al Fondo Pensione, infatti, sarà caratterizzato da un differente profilo di rischio/rendimento (anche se, data la gestione di tipo assicurativo del Fondo, è comunque prevista una garanzia da parte della Compagnia di assicurazione di corrispondere almeno il capitale versato).

La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile; è viceversa reversibile la scelta esplicita di trattenere il TFR presso l’azienda (anche se, a decorrere dal 2007, se l’azienda ha almeno 50 addetti il TFR viene comunque versato al fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps).

Anche nel caso di conferimento del TFR al Fondo non viene meno, comunque, la possibilità di utilizzarlo per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, gravissime malattie e/o acquisto prima casa) attraverso le anticipazioni.


La fiscalità delle contribuzioni


I contributi versati dal lavoratore possono essere dedotti dal reddito imponibile del dipendente fino ad un massimo di 5.164,57 Euro annui (ai fini di questo limite si devono considerare però anche i contributi versati dal datore di lavoro), e questo consente un “risparmio” di imposta che riduce l’esborso effettivo a carico dell’iscritto.

Per deducibilità fiscale si intende la facoltà per il contribuente di sottrarre dal reddito imponibile l’importo dei contributi: ad un minore reddito corrisponde quindi una minore imposta.

Il vantaggio è commisurato all’aliquota fiscale marginale di prelievo: più elevata è questa aliquota, maggiore è il vantaggio che si ottiene in termini di risparmio d’imposta.

Immaginiamo, per esempio, un versamento pari a 2.000 Euro annui effettuato da un individuo a cui si applica una aliquota marginale Irpef del 33%.

Per effetto della deducibilità l’aderente ha un risparmio derivante dalla minore imposta dovuta a titolo di Irpef, tale risparmio ammonterebbe a 660 Euro (2.000 x 33%), per cui il “costo” effettivo del contributo dell’iscritto sarebbe pari a 2.000 – 660 = 1.340 Euro.


Le prestazioni


La finalità del Fondo è quella di erogare una prestazione che consenta di integrare la pensione di base a carico del sistema pubblico.

La prestazione che consente di raggiungere questo obiettivo è la rendita periodica: in pratica, al raggiungimento dei requisiti prescritti dalla legge, e previa richiesta dell’iscritto, il capitale maturato nel Fondo viene convertito in rendita secondo le modalità previste dalla convenzione che il Fondo ha stipulato con la Compagnia di assicurazione che provvederà materialmente al pagamento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita, l’iscritto può richiedere una prestazione in forma di capitale: tuttavia, questa opzione è soggetta a limitazioni, per cui la prestazione in capitale non può eccedere il 50% del montante finale accumulato; la parte residua del montante deve invece essere percepita sotto forma di rendita.

Se però l’ammontare della rendita derivante dalla conversione del capitale maturato risulta di importo troppo esiguo, la legge consente la liquidazione integralmente in forma di capitale: nel dettaglio, questo è possibile nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


La prestazione in capitale per i “vecchi” iscritti


L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, sia stato assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare preesistente al 15 novembre 1992 (e che non abbia mai riscattato la posizione), può sempre richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in forma di capitale.


I requisiti per le prestazioni


Le prestazioni pensionistiche complementari (in capitale e/o in rendita) possono essere erogate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento nel regime obbligatorio di base ed in presenza di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per maggiori dettagli sulle prestazioni e sulle relative modalità di tassazione, si rimanda alla Nota informativa ed al Documento sul regime fiscale.


Anticipazioni e riscatti


Prima del pensionamento, e data la sussistenza di alcune situazioni particolari, è possibile richiedere una anticipazione della posizione individuale, così come, in caso di cessazione dell’attività lavorativa presso una Società aderente al Fondo, è possibile chiedere il riscatto integrale (cioè la liquidazione in capitale) della posizione individuale maturata presso il Fondo.

Si tratta di scelte che devono essere però attentamente valutate, in quanto riducono o fanno venir meno le prestazioni previdenziali in seguito erogabili.


Le anticipazioni


Le ipotesi di anticipazione previste dalla vigente normativa sono tre. In particolare, l’anticipazione può essere richiesta:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per altre esigenze.

Per maggiori dettagli relativamente ai requisiti di accesso, alla modalità e alla misura delle anticipazioni, si rinvia al Documento sulle anticipazioni, mentre per quanto riguarda le modalità di tassazione si rimanda al Documento sul regime fiscale.


I riscatti

La normativa vigente prevede le seguenti ipotesi di riscatto:

Riscatto parziale. L’aderente può riscattare il 50% della posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Riscatto totale. L’aderente potrà riscattare l’intera posizione individuale maturata:

  1. in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso il Fondo eroga la prestazione previdenziale;
  2. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale.

Per maggiori dettagli sulla tassazione applicata ai riscatti si rimanda al Documento sul regime fiscale.

Il riscatto in caso di premorienza dell’iscritto

In caso di premorienza dell’iscritto prima del pensionamento, la relativa posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione viene acquisita dal Fondo. Se invece il decesso avviene dopo che l’iscritto ha iniziato a percepire la rendita pensionistica, la prosecuzione del pagamento in capo ai beneficiari designati dipende dal tipo di rendita prescelta (rendita reversibile o non reversibile).

Per maggiori dettagli si veda il Documento sull’erogazione delle rendite.


Reclami

Gli aderenti possono inoltrare al Fondo eventuali reclami per iscritto a mezzo posta all’indirizzo:

Fondo Pensione Complementare FIPDiR
Via Rizzoli 8 – 20132 Milano

In alternativa, è possibile trasmettere i reclami al numero di fax 02-25883334 ovvero all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) fipdir@rcs.it.

Il Fondo darà riscontro a tutti reclami con tempestività, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dal loro ricevimento, a condizione che:

  • siano presentati in forma scritta;
  • contengano l’indicazione del soggetto che ha trasmesso il reclamo (e, nel caso di reclamo presentato per conto di un terzo, l’indicazione di quest’ultimo);
  • sia esplicitato l’oggetto del reclamo.

Qualora il reclamante non riceva riscontro entro il termine predetto, ovvero se la risposta fornita dal Fondo Pensione non viene ritenuta soddisfacente, il reclamante può presentare un esposto direttamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (cfr. il documento “Guida pratica—La trasmissione degli esposti alla Covip” pubblicato sul sito www.covip.it).


 

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